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Legge 04/05/1983 n. 184

Art. 75 L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l’attività di assistenza di quest’ulti.no è da ritenersi cessata. Si applica la disposizione di cui all’art. 14, secondo comma, della L. 11 agosto 1973 n. 533.

Art. 76 Alle procedure relative all’adozione di minori stranieri in corso o giã definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima

Art. 77 Gli articoli da 404 a 413 Cod. Civ. sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all’art. 87 Cod. Civ.

Art. 78 Il quarto comma dell’art. 87 Cod. Civ. è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo "

Art. 79 Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all’art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell’adottato e dell’affiliato, con decreto motivato, l’estinzione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell’art. 291 Cod. Civ., precedentemente in vigore, se minorenni all’epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone l’esecuzione delle opportune indagini di cui all’art. 57, sugli adottanti e sull’adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell’adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare l’assenso. I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l’assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell’adottato o affiliato e quest’ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell’assenso mancante. Al decreto relativo all’estensione degli effetti dell’adozione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l’estensione degli effetti dell’adozione può essere impugnato anche dall’adottato o affiliato se maggiorenne.

Art. 80 ò disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario. Le disposizioni di cui all’art. 15 del Dpr 29 settembre 1973 n. 597, e successive modificazioni e gli artt. 6 e 7 della L. 9 dicembre 1977 n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Art. 81 L’ultimo comma dell’art. 244 Cod. Civ. è sostituito dal seguente: "L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore " .

Art. 82 Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all’esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in annue L. 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l’anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 1. L’autorizzazione, di cui all’art. 38 della L. 4 marzo 1983 n. 184, può essere concessa, a domanda, agli enti ed organizzazioni che siano in possesso di personalità giuridica, non perseguano fini di lucro e dimostrino di possedere capacità operativa e struttura organizzativa adeguate in relazione allo svolgimento delle finalità che la legge stessa si prefigge. 2. La domanda dovrà essere presentata dall’ente o dalla organizzazione interessati al Ministero degli affari esteri-Direzione generare dell’emigrazione e degli affari sociali-Ufficio X e. per conoscenza, al Ministero di grazia e giustizia- Ufficio per la giustizia minorile, con allegata la seguente documentazione: copia dell’atto costitutivo e dello statuto: copia del decreto di riconoscimento di personalità giuridica; bilanci consuntivi dell’ultimo biennio e di previsione per l’anno in corso; ogni documentazione utile per comprovare l’idoneità. 3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità, gli enti e le organizzazioni richiedenti dovranno concretamente dimostrare: di avere la sede sociale in Italia; di disporre di strutture organizzative rispondenti al tipo degli interventi da attuare in Italia e all’estero; di avere operato nel settore dell’adozione internazionale, ovvero di essere in grado dal punto di vista tecnico ed organizzativo, di poter efficacemente operare nel campo predetto. I richiedenti dovranno inoltre indicare: contenuti, indirizzi operativi e metodologie degli interventi; eventuale attività svolta e programma dell’attività che intendono effettuare; struttura organizzativa (organi statutari, organigramma uffici. nominativi e qualifiche dei responsabili, numero e qualifiche dei dipendenti) ; paesi stranieri nei quali operino o intendano operare e loro corrispondenti in Italia e all’estero; area geografica italiana nella quale operino o intendano operare. 4. L’autorizzazione può essere limitata a determinati Paesi od aree geografiche, in Italia o all’estero. In tal caso essa potrà successivamente essere estesa, a domanda, una volta esperita la necessaria istruttoria. 5. L’autorizzazione può essere revocata o limitata anche con riferimento a singoli Paesi od aree geografiche, in qualsiasi momento, per il venir meno delle condizioni in base alle quali era stata concessa, o qualora sopraggiunti motivi lo Consiglino ad avviso dell’autorità di vigilanza. 6. L’autorità di vigilanza procederà di regola ogni tre anni ad accertare il persistere delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell’autorizzazione. 7. Gli enti e le organizzazioni che intendano estendere i propri rapporti ad altri corrispondenti stranieri nell’ambito dei Paesi per i quali sono stati autorizzati, debbono informarne l’autorità di vigilanza. 8. Gli enti e le organizzazioni devono essere in grado di fornire agli aspiranti adottanti adeguate informazioni sul contesto normativo che regola l’adozione e gli istituti similari di protezione dei minori nei Paesi con i quali operano; devono inoltre informare i propri corrispondenti nel Paese di provenienza dei minori del contesto normativo che regola nel nostro Paese l’istituto dell’adozione ed il diritto di famiglia, con particolare riferimento alla dichiarazione di idoneità, ai requisiti di età nonché alla normativa che regola la dichiarazione di efficacia in Italia del diritto di famiglia e dei minori. 9. Gli enti e le organizzazioni sono tenuti a fornire agli aspiranti adottanti specifiche informazioni scritte in cui siano precisate le condizioni alle quali viene prestata l’assistenza. 10. Gli enti e le organizzazioni debbono curare la corretta informazione degli adottanti circa i documenti di cui dovranno essere in possesso per consentire il regolare ingresso in Italia del minore e circa le successive procedure ai fini dell’adozione in Italia. 11. Prima di avviare la procedura all’estero, gli enti e le organizzazioni debbono accertarsi che gli aspiranti adottanti siano in possesso della dichiarazione di idoneità all’adozione di cui all’art. 30 della L. n. 184/83. Non appena individuato il minore per il quale saranno proposti gli aspiranti adottanti, l’ente o l’organizzazione ne informano il tribunale per i minorenni che ha rilasciato la dichiarazione di idoneità. 12. : tenere uno schedario delle domande di adozione - coperto da segreto professionale

- ad esclusiva disposizione dell’autorità di vigilanza; presentare annualmente. alla stessa autorità, una relazione sull’attività svolta e sui casi di adozione seguiti, segnalando i casi relativi ai minori entrati in Italia per loro tramite; inviare annualmente all’autorità di vigilanza il bilancio consuntivo e quello di previsione per l’esercizio successivo. 13. Gli enti e le organizzazioni possono collaborare nelle diverse fasi dell’adozione qualora richiesti dal competente tribunale per i minorenni o dai servizi locali. 14. Le funzioni di autorità di vigilanza di cui agli artt. 5, 6, 7 e 12 del presente decreto sono affidate all’ufficio per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 15. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle richieste di autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 1

1. I figli legittimi e i figli naturali riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello dell’affiliante ai sensi dell’art. 408, secondo comma, Cod. Civ., abrogato dall’art. 77 della L. 4 maggio 1983 n. 184, possono dismettere il cognome aggiunto e tornare all’originario cognome di famiglia presentando domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio dello stato civile dove trovasi l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Per i discendenti di minore età dell’affiliato la dismissione del cognome aggiunto consegue all’accoglimento della domanda sottoscritta dai genitori esercitanti la potestà. Per i discendenti di maggiore età dell’affiliato la dismissione del cognome aggiunto può essere domandata. da essi stessi anche nel medesimo atto contenente la domanda dell’affiliato.

2. Il procuratore generale, acquisita copia dell’atto di affiliazione, dell’atto integrale di nascita e di ogni altra idonea documentazione anagrafica, provvede con decreto senza ulteriori formalità.

 

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